Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding attempted crime classification and non-mention benefit denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to classify the tax evasion as an attempted crime and incorrectly denied the benefit of non-mention of conviction. The court rejected these claims, noting the appeal lacked necessary specificity and merely reiterated arguments already examined and refuted by the Court of Appeal, which correctly qualified the crime as consummated based on the issuance and delivery of invoices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs. 74/2000; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal lacking specific factual grounds regarding the classification of a crime as attempted or the denial of the benefit of non-mention is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and refuted by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMEGNA VITO nato a CORATO il 14/07/1987 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GRAMEGNA Vito - imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 16/2/2022 con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dei fatti quale tentativo, e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che - in piena sintonia con la costante elaborazione giurisprudenziale - ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica in termini di reato consumato, alla luce della accertata emissione e consegna ai clienti delle numerose fatture attive non esibite agli operanti, nonché della sufficienza - per l'integrazione del reato - di una impossibilità relativa della ricostruzione del volume di affari (cfr. pagg. 3.4 della sentenza impugnata); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - motivato anche con specifico riferimento alla impossibilità di concedere il beneficio della non menzione, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (richiamo da intendere, all'evidenza, a quanto immediatamente prima precisato dalla Corte territoriale in ordine alle modalità della condotta, che aveva riguardato una pluralità di anni di imposta durante i quali la posizione della società agricola, rappresentata dal GRAMEGNA, era stata di quella di evasore totale: cfr. pag. 5); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigl stensor