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Ordinanza — n. 50874/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for complicity in smuggling, arguing violations regarding criminal responsibility, generic mitigating circumstances, and recidivism. The court found the first ground of complaint lacked necessary specificity and merely reiterated arguments already examined and rejected by the appellate court without adequate refutation.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity and is merely reiterative of arguments already examined and disallowed in the lower instance without adequate refutation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity complaint reiterative arguments appeal complicity criminal liability smuggling tobacco offense guida recidiva in stato di ebbrezza concorso di reati reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/05/1965 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BONAURIO Antonio - imputato del reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, a lui ascritto in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/04/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, con richiesta anche di riduzione della pena; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che il ricorrente, che aveva noleggiato uno dei due furgoni rinvenuti per il trasbordo dei t.l.e., era stato sorpreso mentre contribuiva alle operazioni di scarico del terzo furgone contenente i tabacchi.

Tale esaustiva ricostruzione, ritenuta idonea a comprovare una concorrente responsabilità di tutti i soggetti rinvenuti sul posto, è stata avversata dalla difesa ricorrente con argomentazioni meramente congetturali; ritenuto che le residue censure siano manifestamente infondate, avuto riguardo alla compiuta motivazione resa dalla Corte d'Appello in ordine alla legittimità dell'applicazione della recidiva, alla incongruità per difetto della pena applicata e alla impossibilità di concedere le invocate attenuanti, in considerazione dei molteplici precedenti anche specifici e di data recente (cfr. pag. 3): risultando infine estranea ai poteri devoluti a questa Suprema Corte la richiesta di riduzione della pena; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in P,6ia, il 17 novembre 2023 Il Consig stensore