Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50873/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding subjective intent and tax evasion thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for tax evasion, arguing the subjective element of the crime was absent and that partial debt payment indicated lack of intent. The court rejected these claims as too general, noting the appellant failed to explain how post-deadline payment refuted the prosecution's evidence or address the evaded amount exceeding the criminal threshold.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specific argumentation and merely repeat the facts examined and disregarded by the lower court without providing a new legal interpretation or factual clarification.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion subjective intent cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation debt payment as defense criminal threshold relevance sottrazione dell'iva omissione del contribuente evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
per escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Art. 366 c.p.p.
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Rilevato che ZOGNO Rocco Dante - imputato del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
per escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOGNO ROCCO DANTE nato a TRAVAGLIATO il 16/07/1935 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ZOGNO Rocco Dante - imputato del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 13/04/2023 della Corte d'Appello di Brescia (che ha confermato la condanna in primo grado), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, non avendo la difesa chiarito le ragioni per cui il pagamento della prima rata del debito erariale, effettuato in sede di regolarizzazione dinanzi all'Agenzia delle Entrate (e dunque dopo la scadenza del termine e la conseguente notifica della comunicazione della irregolarità), possa considerarsi circostanza indicativa della prospettata insussistenza dell'elemento psicologico.

Né tantomeno è stata confutata l'ulteriore osservazione, contenuta in sentenza (cfr. pag. 4), secondo cui "ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua operazioni imponibili, riscuote già, dall'acquirente del bene o del servizio, VIVA dovuta e deve, pertanto, tenerla accantonata, organizzando le risorse disponibili in modo da potere adempiere all'obbligazione tributaria"; ritenuto che anche la residua censura sia totalmente aspecifica, difettando una effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale (che ha tra l'altro evidenziato il fatto che l'imposta evasa era circa il doppio della soglia di rilevanza penale: cfr. pag.

5) per escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigli re stensor o S Il Pr