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Ordinanza — n. 50872/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds and merit-based recidiva arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting both the procedural and substantive arguments raised by the appellant. The appellant argued that the evidence regarding the accountant's role was insufficient and that the recidiva penalty was applied incorrectly without assessing current danger. The court ruled that the first complaint concerns factual evaluation reserved for the lower court, while the second complaint falls outside the scope of admissible legal challenges in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 10 D.Igs. 74/2000: Appeals challenging factual assessments or merit-based sentencing decisions are inadmissible in cassation unless they demonstrate a clear violation of law or logic.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidiva sentencing assessment factual evaluation lower court statutory grounds limitation tax offense liability opposizione tardiva tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 10 D.Igs. 74/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008
Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007
Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv.
Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008
236426; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUIDA VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/11/1972 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vincenzo Di Guida ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.10 D.Igs.74/2000 nella qualità di titolare della ditta Car House di Di Guida Vincenzo, deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il depositario delle scritture contabili era un soggetto terzo e, con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto di applicare la contestata recidiva in ragione di soli due precedenti penali, assai risalenti nel tempo (del 1999 e del 2008) e in ragione delle condanne intervenute anche successivamente, senza effettuare alcuna valutazione in termini di maggiore pericolosità e in termini di perdurante inclinazione al delitto.

Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che all'imputato, quale titolare della ditta oggetto di verifica fiscale, e al formale depositario della documentazione, dottor Astarita, è stata formulata, con raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente consegnata ai destinatari, la richiesta di esibizione della documentazione contabile societaria.

La raccomandata è stata ricevuta dal ricorrente, atteso che la sede di operativa della ditta coincideva con la sua abitazione. Pertanto, l'imputato era pienamente a conoscenza della richiesta di esibizione, avvenuta nel 2009, che non è stata mai adempiuta fino al termine dell'accertamento fiscale, chiuso nel 2013; anzi, il Di Guida si è reso irreperibile agli organi accertatori. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706;

Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). E', dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali ditcui l'imputato è gravato, in quanto sintomatici di una difficoltà dell'imputato a rispettare le regole e a vivere onestamente e quindi, in ragione di ciò, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che il reato contestato fosse manifestazione di una maggiore pericolosità sociale.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favor