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Ordinanza — n. 50871/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally filed it after the 2017 law requiring mandatory legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Vitale's appeal inadmissible because he personally submitted it after the 2017 law abolished personal appeals for defendants. Although Vitale argued for his right to self-defense under the European Convention, the court ruled that mandatory technical representation by a qualified lawyer is strictly required in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and Vitale was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 6, comma 2, lett. c), CEDU: The mandatory requirement for technical representation by a qualified lawyer in cassation proceedings is inderogable, even if the petitioner is a lawyer, as personal participation is excluded from this stage of the process.

Parole chiave

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mandatory legal representation cassation procedure personal appeal inadmissibility qualified lawyer requirement technical representation rule ricorso per cassazione allegazioni inverosimili motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 6, comma 2, lett. c), Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007
La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007;
Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011
Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011, Rv.
Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008
252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008).
Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIOVANNI nato a CASAVATORE il 24/10/1947 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIz12~~4.9e-effe-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giovanni Vitale ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.2 D.Igs.74/2000. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e, con il secondo, difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso, proposto il 12/05/2023, e quindi dopo il 3/08/2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, L. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007;

Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082;

Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 202