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Ordinanza — n. 50868/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; appeal filed after statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed significantly after the statutory deadline. The appellant, Coulibaly Elhadj, challenged a GIP order validating a police measure, but the appeal was lodged on July 27, 2023, well past the legal time limit. The court ruled that the clear delay rendered the appeal untimely, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989; Art. 360, comma 1, lett. a, c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of the merits of the underlying decision.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline late filing inadmissible appeal procedural time limit eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989
Rilevato che COULIBALY Elhadj ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida pronunciata in data 27/05/2023, ai sensi dell'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989, dal G.i.p.
Art. 360, comma 1, lett. a, c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COULIBALY ELHADJ nato il 01/01/1996 avverso l'ordinanza del 27/05/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINAis! a t o avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che COULIBALY Elhadj ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida pronunciata in data 27/05/2023, ai sensi dell'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989, dal G.i.p. del Tribunale di Messina, avente ad oggetto il provvedimento emesso dal Questore di Messina emesso ai sensi del predetto art. 6; rilevato che, dalle risultanze in atti, emerge che l'ordinanza del G.i.p. è stata notificata al COULIBALY in data 01/06/2023, e che l'odierno ricorso è stato depositato in data 27/07/2023; ritenuta evidente la tardività della proposizione del ricorso, essendo ampiamente decorsi i termini di legge ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consid iér estensore Il Presidente