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Ordinanza — n. 50864/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding subjective intent and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Abagnale Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for continued tax evasion, arguing the court failed to exclude recidivism and properly assessed subjective intent. The court rejected these claims, noting the appeal lacked necessary specificity and merely reiterated arguments already examined and refuted by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. 74/2000; Art. 364, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity and merely reiterates arguments already examined and refuted by the appellate court without adequate refutation of the opposing argumentative path.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity tax evasion intent recidivism exclusion reiterative argument evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. 74/2000
Rilevato che ABAGNALE Antonio - imputato del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs.
Art. 364, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Rilevato che ABAGNALE Antonio - imputato del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016
74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta» (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAGNALE ANTONIO nato a SANT'ANTONIO ABATE il 16/11/1958 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ABAGNALE Antonio - imputato del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - deduce violazione di legge e vizio di motivazione avverso las sentenza in data 05/04/2023, confermativa della condanna in primo grado, censurando la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, e la mancata esclusione della recidiva; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che per un verso ha richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta» (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01), e - per altro verso - ha tutt'altro che illogicarnente valorizzato la condizione di "evasore totale" dell'ABAGNALE, e la sua piena consapevolezza del superamento delle soglie di punibilità anche sulla scorta della documentazione contabile di cui era in possesso (cfr. pag. 4 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avuto riguardo al rilievo ostativo riconosciuto dalla Corte territoriale ai numerosi ed eterogenei precedenti a carico del ricorrente, nonché alla modesta distanza temporale tra l'episodio per cui è causa e quelli oggetto delle sentenze irrevocabili (cfr. pag. 5); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre