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Ordinanza — n. 50645/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already reviewed criminal law arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Patrizio Salvati inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appeal's arguments were merely a reproduction of previously reviewed points regarding the applicability of Article 131-bis of the Criminal Code, which the lower court had already addressed without logical or legal flaws. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court with a reasoned decision free of logical or legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive argument Article 131-bis Criminal Code procedural economy court costs Cassation review causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI PATRIZIO nato a NAPOLI il 19/09/1971 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Patrizio Salvati avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 5 e 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.