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Ordinanza — n. 50642/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rached Bouaicha inadmissible and ordered him to pay court costs. Bouaicha challenged a second-instance decision denying the application of Article 131-bis of the Penal Code and the conditional suspension of sentence. The court rejected the appeal because the grounds were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed in the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproductive of arguments already sufficiently examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments conditional suspension Article 131-bis court costs Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAICHA RACHED nato il 21/03/1985 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rached Bouaicha avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura concernenti l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e il diniego della sospensione condizionale della pena già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.