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Ordinanza — n. 50641/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and merely reproducing previously rejected arguments on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Antonietta D'Isanto inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the appeal's sole ground was a generic and merely reproductive criticism of the denial of general mitigating circumstances, which had already been thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the decision upheld the original ruling's reasoning as adequate and non-manifestly illogical, rejecting the need for further review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces a generic and merely reproductive ground that has already been adequately examined and rejected by the lower court with adequate and non-manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal ground reproductive argument mitigating circumstances inadmissible appeal court costs award Corte di Cassazione procedural dismissal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ISANTO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 29/03/1995 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonietta D'Isanto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo della medesima censura concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata e non manifestamente illogica (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.