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Ordinanza — n. 50640/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to cite procedural errors in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Haithem Briki inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant failed to cite procedural errors in the appeal act, limiting his criticism solely to the punitive treatment. Consequently, the court ruled that the appellant was at fault for the inadmissibility and must bear the associated expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite the specific procedural errors in the appeal act, thereby being held at fault for the inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural error citation fault for inadmissibility court costs award appellant responsibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAITHEM nato il 16/07/1999 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; 4, letto il ricorso proposto nell'interesse di Haithem Briki avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello in cui, come risulta dalla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, non censurata dal ricorrente, si è limitato a censurare il solo trattamento sanzionatorio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.