Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and merely reproductive grounds regarding subjective elements and statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely reproduced arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued against the subjective elements of the crime and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already addressed these points with correct legal reasoning. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros, citing the Constitutional Court's ruling on the duty to propose specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or merely reproductive of arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, requiring the appellant to propose specific and new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELOSO COSIMO nato a PALERMO il 26/11/1990 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Geloso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine all'elemento soggettivo del reato ed alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano la terza e la quarta pagina); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.