Criminal appeal dismissed for generic and merely reproductive grounds regarding liability and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Presti inadmissible, ruling that the grounds were generic and merely reproduced previous criticisms. The appellant challenged the lower court's decision on criminal liability, the application of Article 131-bis of the Penal Code, and the denial of general and specific mitigating circumstances under Article 62, paragraph 4. The court found these issues had already been thoroughly examined and rejected by the appealed judgment without logical or legal flaws, thus dismissing the appeal and ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely reproductive grounds regarding previously adequately examined and rejected issues of criminal liability and sentencing mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI ROBERTO nato a PALERMO il 25/01/1995 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Presti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità, all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine da 2 a 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.