Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds regarding liability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Lombardo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Lombardo argued against the lower court's judgment on liability and the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these arguments with correct legal reasoning. The Supreme Court found the appeal's grounds to be generic and merely repetitive of the issues already decided, citing Constitutional Court precedent that requires specific causes of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproductive of profiles already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO ANTONIO nato a ERICE il 03/10/1978 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lombardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.