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Ordinanza — n. 50635/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and merely reproducing already rejected psychological crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it contained only generic arguments that merely reproduced previously rejected points. The appellant argued against the psychological element of the crime and the applicability of Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already thoroughly examined and dismissed these specific grounds. Consequently, the Court ruled that the appeal offered no new legal reasoning and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic arguments that merely reproduce grounds already examined and rejected by the lower court without providing new legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments reproductive grounds psychological element Article 131-bis court costs Cassazione ordinanza ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATORE FRANCESCO nato a LICATA il 04/07/2000 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Amatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine all'elemento psicologico del reato ed alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.