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Ordinanza — n. 50634/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a generic reproduction of already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Guiga Amir inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments were deemed a mere generic reproduction of issues regarding Article 131-bis of the Penal Code that had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose a new cause of inadmissibility with sufficient specificity.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic arguments that merely reproduce issues already decided by the lower court without presenting new specific grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Article 131-bis reproductive grounds court costs Criminal Procedure Code specificity requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIGA AMIR nato a PALERMO il 10/05/1994 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Guiga Amir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.