Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a generic reproduction of already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Guiga Amir inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments were deemed a mere generic reproduction of issues regarding Article 131-bis of the Penal Code that had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose a new cause of inadmissibility with sufficient specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic arguments that merely reproduce issues already decided by the lower court without presenting new specific grounds for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIGA AMIR nato a PALERMO il 10/05/1994 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Guiga Amir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.