Italian Court dismisses appeal for lack of critical comparison with lower court's reasoning on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding the substitution of detention with controlled liberty, but failed to provide a critical comparison with the appellate judgment's exhaustive and logically sound decision. Consequently, the court ruled that the appellant did not act in good faith by proposing the appeal without substantiating the alleged lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant deduces generic grounds for lack of motivation without providing a critical comparison with the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSISI MASSIMILIANO nato a PALERMO il 14/10/1978 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Assisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con un unico motivo deduce genericamente la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, omettendo, tuttavia, qualunque confronto critico con la sentenza impugnata che, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici o giuiridici, ha rigettato l'unica questione dedotta dall'imputato con l'atto di appello in ordine alla sostituzione della pena detentiva inflitta con la libertà controllata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.