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Ordinanza — n. 50632/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the request for recidivism exclusion was not raised in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Marco Pecone, sought only the exclusion of recidivism, the minimum sentencing, and statutory benefits, omitting the formal request for recidivism exclusion required by law. The court ruled that since the appellant failed to include this specific cause of action in the appeal act, the entire appeal was procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to raise the specific cause of action for the exclusion of recidivism in the appeal act, as this constitutes a failure to propose the appeal without fault.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility exclusion of recidivism appeal act requirements procedural defect court costs and fine motivi di cassazione recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECONE MARCO nato a PALERMO il 27/12/1990 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Pecone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dall'imputato è inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello in cui, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente, questo si è limitato a chiedere l'esclusione della recidiva, la rideterminazione nel minimo del trattamento sanzionatorio e la concessione dei benefici di legge; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.