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Ordinanza — n. 50631/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning without citing specific decision points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giosuè Matuozzo inadmissible and ordered him to pay costs. Matuozzo argued the lower court's decision lacked proper reasoning, but the court found his complaint too generic as he failed to identify specific points in the judgment requiring correction. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and dismissed it while imposing financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal alleging a lack of reasoning is inadmissible if the appellant merely cites the concept of the defect without pointing to the specific passages of the decision affected.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning appeal inadmissibility generic complaint procedural defect costs award difetto di motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATUOZZO GIOSUE nato a NAPOLI il 20/04/1984 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giosuè Matuozzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con un unico motivo deduce genericamente la sussistenza di un vizio di mancanza o di apparenza della motivazione, limitandosi a citarne la nozione, senza, tuttavia, indicare a quali punti della decisione sia riferibile; rilevato, peraltro, che la sentenza impugnata ha risposto in modo esauriente e senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico alle questioni dedotte con l'atto di appello (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023