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Ordinanza — n. 50629/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding minor sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic and merely repetitive nature. The appellant argued against a minor increase in the punitive measure, which the lower court had already thoroughly examined and rejected without logical flaws. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces only a single generic and merely reproductive ground of criticism regarding a sanction already adequately examined and dismissed by the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive argument minor sentencing increase procedural costs Corte di Cassazione Art. 367 c.p.c. motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDOU BOJANG (CUI 04R66HK) nato il 08/02/1990 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bojang Abdou avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro determinato in misura di poco superiore al minimo edittale, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.