Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to raise Article 131-bis CP at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant failed to formally invoke Article 131-bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances in the notice of appeal, limiting themselves to a mere citation. Consequently, the court ruled that these issues were already adequately examined by the lower court without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deduce specific legal grounds, such as the application of Article 131-bis of the Penal Code, in the notice of appeal, treating them as merely reproduced arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA GIUSEPPE nato a ROMA il 17/11/1983 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Moccia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non dedotto con l'atto di appello in cui l'imputato si è limitato ad invocare l'applicazione dell'ari:. 131-bis cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e clisattesi dalla sentenza con motivazione immune da vizi logici con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023