Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to vague repetition of already decided liability issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's single ground of appeal was rejected because it merely restated vague criticisms regarding liability and sanctions that had already been thoroughly examined and dismissed by the lower court. The court found the lower court's reasoning free of logical or legal flaws, noting that the appellant failed to provide a critical comparison with the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it contains only one ground that fails to critically compare the challenged judgment and merely restates vague arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLINO GIULIANO nato a ROMA il 26/01/1977 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuliano Castellino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con un unico motivo, omettendo il dovuto confronto critico con la sentenza impugnata, si limita a riproporre, in termini connotati da assoluta vaghezza, profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202