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Ordinanza — n. 50626/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argument merely repeats already reviewed and rejected sentencing grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Ponza inadmissible. The court found the appellant's arguments were merely a reproduction of criticisms regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros for failing to propose a new cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the lower court without logical flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Reproductive Arguments Sentencing Review Generic Mitigating Circumstances Procedural Costs Cassazione Decision attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZA ALESSANDRO nato a ALBANO LAZIALE 11 11/01/1980 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Ponza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.