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Ordinanza — n. 50625/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness due to generic mitigating circumstances already granted in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Jovanovic and Djordjevic inadmissible due to manifest unfoundedness. Both defendants argued against the conviction, but the court noted that generic mitigating circumstances had already been granted in the first-instance judgment. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal is manifestly unfounded because mitigating circumstances were already granted in the first instance without logical or legal flaws, the appeal is inadmissible and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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manifest unfoundedness generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility first instance judgment court costs and fines modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC SDRAN nato il 07/04/1978 DJORDJEVIC GORAN nato a AVERSA il 19/05/1998 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Sdran lovanovic e Goran Djordjevic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che sin dalla sentenza di primo grado risultano concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, reputate per il solo Jovanovic, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, non censurata dall'imputato, equivalenti alla ritenuta recidiva; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.