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Ordinanza — n. 50623/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific arguments and failure to raise non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hicham Bourzaim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments merely repeated issues already decided by the lower court and lacked the necessary specificity required for new claims. Consequently, the court refused to examine the appeal on the merits and condemned the appellant to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Appeals must be specific and cannot raise new grounds of non-punishment d'ufficio if not properly formulated in the lower court judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment grounds specificity requirement court costs criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
a) la relativa richiesta non risulta formulata con l'atto di appello e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
a) la relativa richiesta non risulta formulata con l'atto di appello e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURZAIM HICHAM nato il 21/07/1977 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hicham Bourzaim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: il primo motivo e, parzialmente, il secondo, in relazione al bilanciamento tra le circostanze, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); la questione relativa alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dedotta nel corpo del secondo motivo di ricorso, è aspecifica e manifestamente infondata dovendosi considerare che:

a) la relativa richiesta non risulta formulata con l'atto di appello e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen., in particolare il requisito della non abitualità della condotta, può considerarsi implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata che, sia pure esaminando la questione relativa al giudizio di bilanciamento, ha evidenziato la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'imputato;

b) il motivo in esame è, inoltre, privo del necessario requisito di specificità cosicché, non emergendo con evidenza dalla sentenza impugnata la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen., tale causa di esclusione della punibilità non può essere riconosciuta d'ufficio in questa Sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nove