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Ordinanza — n. 50622/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds regarding drug test insufficiency and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Festus Isibor inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision on the defendant's liability for the crime under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990 was flawed due to the insufficiency of the sole narcotest. The court rejected this claim as merely a reproduction of a previously examined and dismissed argument, finding the lower court's reasoning adequate and consistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it deduces a single ground that is merely a reproduction of a previously examined and dismissed criticism regarding the insufficiency of the sole narcotest and the judgment of liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds narcotest insufficiency drug crime liability procedural economy imputazione per reati di stupefacenti test sul consumo di droga dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio
Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIBOR FESTUS nato il 15/02/1996 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Festus Isibor avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo meramente riproduttivo della medesima censura relativa al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla insufficienza del solo narcotest, censura già adeguatamente vagliate e disattesa dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5) con motivazione adeguata, non illogica e coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.