Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding legal qualification of conduct under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on a single generic ground that merely reproduced first-instance arguments regarding the legal qualification of the defendant's conduct. The appellant, Sganga Dorato Gianluca, argued against the lower court's finding of slight offensiveness, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these points without logical or legal flaws. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it deduces only a generic and merely reproductive ground of legal qualification already adequately examined and rejected by the decision under attack.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGANGA DORATO GIANLUCA nato a TERNI il 04/10/1995 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sganga Dorato Gianluca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici che, saldandosi con quella di primo grado, ha dato compiutamente conto delle ragioni, ancorate agli indici normativi, di esclusione della lieve offensività del fatto (si vedano pagina 5 della sentenza impugnata e pagina 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20