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Ordinanza — n. 50620/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, ordering costs and fines against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Diego Sgaramella inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision, but the court found the appeal grounds to be generic and merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose a new cause of inadmissibility with sufficient specificity, leading to the dismissal and financial penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new, specific legal reasons.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments procedural costs fine for inadmissibility Corte di Cassazione civil procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA DIEGO nato a ROMA il 21/03/1989 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Sgaramella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.