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Ordinanza — n. 50618/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and repetitive of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision regarding the defendant's liability, but the court found the appeal's grounds generic and merely repetitive of the already examined and dismissed arguments in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose a new cause of inadmissibility with sufficient specificity.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce the same censure already adequately examined and dismissed by the lower court without introducing new legal or factual elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive censure court costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione inadempimento reiterato motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI SALVATORE nato a PALERMO il 24/10/1991 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Castelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla responsabilità dell'imputato già adeguatamente vagliata e disattesa con motivazione immune da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.