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Ordinanza — n. 50617/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to new grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Tommaso Corrao inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground for appeal as newly raised and unsupported by the first-instance record, while dismissing the second ground as a mere repetition of previously rejected arguments regarding a specific crime. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine of three thousand euros for failing to demonstrate good faith in the appeal's determination.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not previously raised or if it merely repeats arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds repetitive arguments court costs good faith requirement oltraggio alla corte risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 341-bis cod. pen
b) il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO TOMMASO nato a PALERMO il 19/02/1958 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Corrao avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:

a) il primo motivo, oltre ad essere stato dedotto per la prima volta con il ricorso in esame, è manifestamente infondato stante la specifica ricostruzione del contenuto delle frasi pronunciate dal ricorrente contenuta a pagina 5 della sentenza di primo grado;

b) il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023