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Ordinanza — n. 50616/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses vague appeal as merely repetitive of already decided legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Zaccaro inadmissible due to vague and generic phrasing. The court found the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for failing to substantiate the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and substantive; vague, generic, or merely repetitive arguments that fail to introduce new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague arguments repetitive grounds procedural costs Corte di Cassazione civil procedure substantive review modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARO VINCENZO nato a TRANI il 13/04/1963 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Zaccaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in termini vaghi e generici, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.