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Ordinanza — n. 50613/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50613/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHA3 XHELAL nato il 30/01/1987 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Shehaj Xhelal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura sul trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliato e disatteso con motivazione adeguata e non illogica dalla sentenza impugnata (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 50613/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda sanzione internazionale riesame dell'entità pena ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHA3 XHELAL nato il 30/01/1987 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Shehaj Xhelal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura sul trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliato e disatteso con motivazione adeguata e non illogica dalla sentenza impugnata (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.