Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic, exploratory, and lacking specific proof content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the acquisition of a video, but the court found the appeal generic and exploratory because it failed to specify the video's content or demonstrate how it would alter the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the threshold for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely exploratory, generic, and aspecific, failing to illustrate the evidence's content or prove it would necessarily change the lower court's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZINO GIUSEPPE DOMENICO ANGELO nato a GELA il 16/12/1977 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Domenico Angelo Lanzino avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non risultare tra i motivi dedotti in appello, ha un contenuto meramente esplorativo, è generico ed aspecifico, non illustrando né il contenuto del video di cui si invocava l'acquisizione né le ragioni per cui detta prova, ove ammessa, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia da parte dei giudici di merito (cfr.
Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.