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Ordinanza — n. 50611/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticism of sentencing lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely criticized the general sentencing without providing specific legal arguments. The appellant challenged a two-year prison sentence and €8,000 fine, arguing the punishment was excessive. The court rejected this, noting the original judgment adequately justified the penalty based on the concrete gravity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it offers only a generic criticism of the sentencing without substantiating the complaint with specific legal grounds or pointing out errors in the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic criticism sentencing review criminal procedure lack of specific grounds sanzioni penali sanzione sostitutiva pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSARRAR YOUNES (CUI 04WBGHO) nato il 08/05/1991 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Younes Essarrar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto censura genericamente il punto relativo al trattamento sanzionatorio nonostante questo, oltre ad essere stato ridotto dalla sentenza impugnata, sia stato determinato, con motivazione adeguata e non illogica, in anni due di reclusione ed euro 8000 di multa in considerazione della concreta gravità del fatto (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.