Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50610/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic criticism of sentencing lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Cutolo's appeal inadmissible for failing to challenge the specific legal reasoning regarding his sentence. The lower court determined the sanction was appropriate based on the quantity of drugs found and Cutolo's personal circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and Cutolo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely criticizes the sentencing without providing specific legal grounds or pointing out errors in the reasoning regarding the quantity of drugs and the defendant's personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic criticism of sentence drug quantity sentencing personal circumstances of defendant court costs and fine commisurazione della pena per stupefacenti motivazione sufficiente proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTOLO GIOVANNI nato a SANT'AGATA DI PUGLIA il 22/05/1959 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Cutolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché censura genericamente il punto relativo al trattamento sanzionatorio, determinato dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e della personalità dell'imputato (si veda pagina 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.