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Ordinanza — n. 50608/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely reproducing prior court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Stefano Luce inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court determined the appeal was generic and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty for lacking sufficient grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new substantive legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal reproductive argument court costs procedural penalty ricupero d'imposta ammende per infrazione procedurale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCE STEFANO nato a TRINITAPOLI il 23/06/1981 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Luce avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.