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Ordinanza — n. 50607/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to irrelevant grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Umberto Delle Noci inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found three of the four appeal grounds completely irrelevant to the contested judgment, while the fourth was deemed too generic and lacking specific critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be relevant to the contested judgment; grounds that are eccentric, non-emerging from the decision, or merely generic without critical comparison render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal eccentric grounds generic arguments court costs Cassazione ordinanza modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE NOCI UMBERTO nato a FOGGIA il 04/09/1978 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Delle Noci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto completamente eccentrici rispetto all'imputazione ed al tenore della sentenza impugnata, riguardando il primo motivo un reato di ricettazione non ascritto al ricorrente, il secondo motivo una questione in tema di congiunta richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato che non emerge dalla decisione impugnata e, comunque, contrasta con la definizione del processo con rito ordinario, ed il terzo motivo la inadeguatezza della motivazione sulla recidiva che non risulta né contestata né dichiarata dalle sentenze di merito; ritenuto che il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, omettendo ogni confronto critico con la sentenza impugnata, si limita ad insistere sulla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica ed adeguata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre