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Ordinanza — n. 50606/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of prior judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50606/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Raffaele Palena inadmissible and ordered him to pay court costs. Palena challenged a lower court decision regarding liability and the allocation of funds, arguing against the previous ruling's conclusions. The court rejected the appeal because the arguments were merely a repetition of the already examined and dismissed criticisms in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the same criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal arguments in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments merely reproducing court costs Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALENA RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/03/1993 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Palena avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo della medesima censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3) e, in parte, con riferimento alla diversa destinazione della mannite, versato in fatto e di carattere confutativo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.