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Ordinanza — n. 50605/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive and lacking critical comparison with prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding conduct qualification and asset confiscation, but the court found the first two grounds merely repetitive of already rejected arguments. The third ground was deemed generic and failed to provide a critical comparison with the lower court's exhaustive reasoning on the impossibility of a positive prognosis due to prior evasion convictions. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must not be merely repetitive of previously rejected arguments or generic without critical comparison with the lower court's exhaustive reasoning to be admissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of critical comparison asset confiscation procedural costs criminal conduct qualification Corte di Cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGNI FRANCESCO MARIA MICHELE nato a CALTANISSETTA il 20/08/1997 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Maria Michele Casagni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura relativi alla qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla confisca del denaro, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo di adeguato confronto critico con la sentenza impugnata che, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici (si veda pagina 4), ha escluso la possibilità di formulare una prognosi positiva in ordine all'adempimento delle prescrizioni ponendo l'accento sulla precedente condanna dell'imputato per il reato di evasione commesso dopo il reato oggetto del presente giudizio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2