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Ordinanza — n. 50602/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specificity and mere repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the first ground merely repetitive of arguments already rejected by the lower court, while the second ground lacked specificity by focusing only on the minor nature of the offense rather than the full lack of punishability. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the strict requirements for raising a defect in the appellate court's reasoning regarding ex officio duty.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already decided or lacks the specific requirement to demonstrate the decisive relevance of the alleged omission of ex officio duty regarding the cause of non-punishability.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity ex officio duty cause of non-punishability repetitive arguments court costs minor offense motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISCOLPA CARMELO nato a MESSINA il 05/06/1949 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Discolpa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla sussistenza dello stato di necessità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo del requisito della specificità, limitandosi il ricorrente ad argomentare, a sostegno della dedotta omessa applicazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., solo in ordine alla tenuità del fatto; considerato, infatti, che, secondo l'orientamento di questa Corte, dal Collegio condiviso e ribadito, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novemb