Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing adequacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it generic and manifestly unfounded. The territorial court had already justified its decision by determining the sanction was not significantly higher than the statutory minimum, considering the gravity of the defendant's conduct. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has adequately argued that the sanction is not significantly above the statutory minimum given the gravity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KASSMI MOHAMED nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Kassmi Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, argomentato in ordine all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, determinato in misura non significativamente superiore al minimo edittale, in considerazione della gravità della condotta ascritta all'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.