Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50600/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a non-appealable order without alleging abnormality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged an order that cannot be reviewed in a final instance unless an abnormality is alleged. The appellant, Maria Rosaria Audia, failed to address the reasoning of the lower court's rejection of her request for remand, instead merely insisting on the omission of that evaluation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against an order rejecting a request for remand is inadmissible unless the appellant alleges an abnormality in the order, which is not present when the appellant fails to engage with the court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non-appealable order abnormality allegation request for remand procedural costs Cassation review omitted evaluation impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUDIA MARIA ROSARIA, nata ad ACRI 18/10/1956 nel procedimento a carico di: LORIA GINA nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 07/01/1966 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di COSENZA(dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Rosaria Audia avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, salvo che venga dedotta l'abnormità dello stesso (cfr.

Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723), circostanza, questa, non ricorrente nel caso di specie in cui la ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza di rigetto del reclamo, si limita ad insistere sull'omessa valutazione dell'istanza di rinvio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023