Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper personal filing and wrong jurisdictional venue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant in violation of procedural rules and targeted a non-appealable decision. The appellant argued for a specific legal remedy, but the court determined the correct venue for such claims lies with the territorial tribunal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 410-bis c.p.p.: Appeals must be lodged through a lawyer; personal filings are inadmissible, and certain decisions can only be challenged before the territorial tribunal, not the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODI GIUSEPPE nato a MESSINA il 25/09/1965 avverso l'ordinanza del 19/05/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO\ dato avviso alle pare, udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto personalmente da Giuseppe Rodi avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la successiva memoria integrativa trasmessa il 23 novembre 2023 dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal Rodi in violazione dell'art. 613 cod. proc pen. ed avverso provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, ma, al più, ove venga dedotta la violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., reclamabile dinanzi al Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.