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Ordinanza — n. 50598/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against deportation order citing lack of evidence for marriage and cohabitation conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the magistrate's failure to verify specific conditions for alternative detention. The appellant claimed violations of immigration laws and procedural flaws, but the court found these grounds unsupported by the record. Consequently, the court ruled that the original deportation order stood based on the absence of proof for the marriage and cohabitation exemptions.

Regesto Legislator

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Art. 16 d. Igs. n. 286/1998; Art. 19 TU Imm.: The court of surveillance must verify the absence of obstructive conditions under Article 19 of the Immigration Code; failure to do so renders the expulsion measure invalid.

Parole chiave

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Italian immigration law deportation order alternative detention marriage exemption cohabitation proof inadmissible appeal Cassazione Rome espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 16 d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998
Nocet (violazione dell'art. 16 d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998 - primo motivo; violazione dell'art.
Art. 19 TU Imm.
286 del 25 luglio 1998 - primo motivo; violazione dell'art. 19 TU Imm.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez Chavez
Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage Fernando
Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage Fernando, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI MOHAMED KARIM nato il 17/10/1973 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede, proposta nell'interesse di Ayari Mohamed Karim, con il quale era stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. R. Nocet (violazione dell'art. 16 d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998 - primo motivo; violazione dell'art. 19 TU Imm. - secondo motivo; vizio di motivazione - terzo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censire manifestamente infondate, in quanto inerenti ad asserito vizio di motivazione, non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato (primo e terzo motivo: cfr. p. 1 dell'ordinanza, quanto, in particolare, all'avvenuto esame della documentazione sanitaria relativa alle condizioni di salute del ricorrente), ritenuto, peraltro, che le motivazioni dei provvedimenti del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale successivamente adito in sede di opposizione, si possono considerare congiuntamente, onde formare un unico percorso motivazionale, ove di contenuto convergente.

Reputato, in ogni caso, che la dedotta carenza delle condizioni per procedere all'espulsione, a mente dell'art 19 TU Imm. (secondo motivo) non si ricava dal provvedimento censurato che, anzi, valorizza l'assenza di prova dell'esistenza del rapporto di coniugio con cittadina francese, nonché in ordine alla durata del rapporto di convivenza con questa. Rilevato, quindi, che questa parte della motivazione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è necessaria, ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, da parte del giudice di sorveglianza, la verifica che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 TU Innm. (Sez. 1, n 45973 del 30/10/2019, Ramirez Chavez, Rv. 277454;

Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage Fernando, Rv. 277824). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa cfi?Ile ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensor