Italian Court dismisses deportation appeal for lack of supporting documentation and irrelevant prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a peace judge's deportation order inadmissible due to insufficient procedural grounds. The defendant argued for the absence of criminal elements and errors in fact-finding regarding his residence permit, but the court found these claims unsupported by necessary documentation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286/1998: Appeals in deportation proceedings are inadmissible if the grounds lack the necessary documentary support or concern administrative acts already definitively rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURAOUI HASSEN nato il 21/09/1964 avverso la sentenza del 02/04/2019 del GIUDICE DI PACE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di L'Aquila ha condannato Bouraoui Hassen alla pena di euro quindicimila di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. N Daniele (insussistenza del reato per assenza degli elementi costitutivi, erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, TU Imm. - primo motivo; erronea valutazione dei fatti e dei documenti posti a base dell'espulsione, erroneo inserimento delle condanne nel casellario giudiziale - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità in quanto non supportati dall'allegazione della necessaria documentazione a sostegno.
Rilevato, infatti, che il (mero) richiamo operato con il primo motivo, alla documentazione "copiosa" versata in atti, nonché la produzione di copia del permesso di soggiorno asseritamente scaduto il 19 marzo 2016 (e non 9 marzo 2016, come accertato in sede di merito) attengono, secondo la stessa prospettazione difensiva, alla vicenda amministrativa pregressa, rispetto all'adozione del decreto di espulsione e al provvedimento del Questore, del 3 giugno 2016, che si è accertato essere stati violati, condotta per la quale si procede, deducendo vizio che, peraltro, è stato posto a base di ricorso avverso il primo decreto di espulsione che risulta definitivamente rigettato nella sede propria (cfr. p. 2 della sentenza).
Ritenuto, infine, che il secondo motivo non risulta autosufficiente in relazione all'accertata esistenza di precedenti penali per reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non riconducibili all'odierno ricorrente, considerati, invece, a suo carico e ritenuti ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno nel decreto di espulsione che, secondo il giudice di merito, è stato violato. Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il