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Ordinanza — n. 50595/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50595/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the appellant after the mandatory defense counsel requirement took effect. The appellant, Corrado De Luca, submitted the petition without a lawyer despite the law requiring such representation for cassation appeals. Consequently, the court ordered the payment of procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the interested party after the entry into force of the law requiring mandatory defense counsel is inadmissible.

Parole chiave

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mandatory defense counsel cassation appeal inadmissibility procedural law reform personal filing prohibition penalty fund fine proroga della misura terapeutica durata del soggiorno proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, law 23 June 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CORRADO nato a SORRENTO il 07/05/1967 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha determinato la durata dell'isolamento diurno per le pene di cui al cumulo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, emesso nei confronti di Corrado De Luca. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid