Italian court dismisses appeal against prison sentence for recidivism, citing procedural inadmissibility and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Loconte inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged an eight-month prison sentence for recidivism, arguing for lenient circumstances and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already dismissed by the lower court without providing specific legal criticism or new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce censure already examined and dismissed by the trial judge without advancing specific legal criticism or new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE EMANUELE nato a ANDRIA il 29/11/1991 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, resa nei confronti di Emanuele Loconte, alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. ;gs. n. 159 del 2011. Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. G. De Pascalis (violazione o erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - primo motivo; violazione o erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittonetà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione - secondo motivo) sono inammissibili in quanto devolvono censure riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica (primo motivo, cfr. p. 2 ove si evidenzia con ragionamento non manifestamente illogico che l'allontanamento in ore notturne deve essere reputato comportamento non tenue ma di palese contrasto e di grave violazione della misura di prevenzione) e, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti al trattamento punitivo benché giustificato da sufficiente e motivazione non manifestamente illogica (cfr. p. 2), nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame.
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibiità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il