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Ordinanza — n. 50591/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations regarding habitual association with dangerous persons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued for erroneous application of sentencing guidelines and insufficient reasoning regarding recidivism, while the court found these arguments inadmissible in a legitimacy proceeding. The court rejected the claim that the interpretation of 'habitual association' contradicted established case law, confirming that frequenting individuals from specific dangerous categories suffices for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 99 cod. pen.: The interpretation of 'habitual association' in special surveillance offenses refers exclusively to social danger, not literal cohabitation, and frequenting individuals from specific dangerous categories is sufficient for conviction.

Parole chiave

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special surveillance obligations habitual association social danger assessment recidivism aggravation legitimacy appeal inadmissibility contravention penalties Cassation precedent recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede, nei confronti di Fabrizio Pappalardo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Art. 99 cod. pen.
159 del 2011 -- motivo primo; erronea applicazione dell'art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
159 del 2011 -- motivo primo; erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.28985 del 26/06/2014, Rv. 262153 - 01
Sez. 1, n. 16789 del 08/04/2008, Rv. 240121 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FABRIZIO nato a CATANIA il 02/10/1967 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede, nei confronti di Fabrizio Pappalardo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Ritenuto che i motivi proposti per il tramite del difensore, avv. V. G. Boncaldo (erronea applicazione degli artt. 8 e 75 d. Igs. n. 159 del 2011 -- motivo primo; erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e insufficienza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ivi compreso l'aumento della recidiva - motivo secondo), prospettano deduzioni non consentite in sede di legittimità (secondo motivo) perché relative al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e motivazione non manifestamente illogica, nonché da adeguata valutazione delle deduzioni difensive, considerato anche che, con riferimento all'applicazione della recidiva, già con la sentenza di primo grado, è stato notevolmente valorizzato il disvalore, ai fini di delineare la pericolosità dell'imputato.

Reputato, inoltre, che la censura è manifestamente infondata, quanto al primo motivo, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Considerato, infatti, che in tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, ma deve essere riferita esclusivamente alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione (Sez. 6, n.28985 del 26/06/2014, Rv. 262153 - 01).

Reputato, quindi, che, ai fini della configurabilità del reato, non è richiesta né la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento, né che si tratti di frequentazione di persone che sono contemporaneamente pregiudicate e sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, essendo, invece, sufficiente che le persone frequentate appartengano ad una delle predette categorie di soggetti pericolosi (Sez. 1, n. 16789 del 08/04/2008, Rv. 240121 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere este