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Ordinanza — n. 50589/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted murder, citing generic criticism and reduced sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Farag Ahmed Zaid inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the appellate court's reform of the sentence from eleven to seven years and six months was illogical and lacked proper motivation regarding the attempt qualification. The court rejected this as a generic criticism devoid of specific legal grounds and noted the reduced sentence was in the appellant's favor, rendering the complaint unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it consists of generic criticism lacking specific legal and factual grounds, or if it seeks a re-evaluation of evidence outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic criticism of judgment attempted murder sentencing reduced sentence in melius Italian Supreme Court Cassazione lack of specific grounds court costs allocation uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 5043 del 11/06/2014, rv. 261702
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAG AHMED ZAID nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Varese, nei confronti di Farag Ahmed Zaid, alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, per il reato di tentato omicidio, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alta recidiva, rideterminando la pena irrogata in quella di anni sette e mesi sei di reclusione. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

S. Damiani, deducendo mancata e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al primo motivo di appello. Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censura generica e priva della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché volta a prefigurare la rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (cfr. p. 5 del ricorso). Ritenuto, peraltro, che il motivo unico è manifestamente infondato, posto che denuncia asserito difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, quanto alla qualificazione giuridica della condotta come lesioni personali, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, infatti, che ai fini della qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, secondo la giurisprudenza di legittimità non risulta rilevante la scarsa entità delle lesioni provocate alla persona offesa, in quanto queste possono essere rapportate anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, quali il movimento improvviso della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 5043 del 11/06/2014, rv. 261702), come ritenuto, in modo ineccepibile, nel caso di specie, ove la Corte territoriale sottolinea che il primo giudice ha valorizzato i movimenti della vittima, tesi a schivare i colpi, nonché la scarsa mira per lo stato di alterazione alcolica (cfr. p. 3 della sentenza).

Reputato, infine, che la censura relativa all'entità del trattamento sanzionatorio (cfr. p. 6 del ricorso), è inammissibile posto che attiene al trattamento punitivo, rideterminato peraltro in melius, comunque sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere esten