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Ordinanza — n. 50586/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses deportation appeal citing insufficient family ties and lack of stable residence abroad.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the deportation order inadmissible due to a formal defect in the reasoning. The appellant argued the lower court's decision lacked sufficient motivation, but the court found the reasoning linear and legally sound regarding the absence of stable family ties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998; The appeal against a deportation order is inadmissible if the defect alleged concerns only the sufficiency or logic of the reasoning, as such defects are not admissible grounds for cassation review.

Parole chiave

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deportation appeal inadmissible appeal insufficient motivation family ties abroad stable residence court costs Cassazione ruling carcerazione in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998
Corte cost. n. 186 del 2000
Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHAM ABDESSLAM nato a KHOURIBGA( MAROCCO) il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria, nei confronti di Hacham Abdesslam con il quale veniva disposta l'espulsione del predetto dal territorio dello Stato, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ex art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. R. Caranzano, deducendo, con motivo unico, vizio (insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione) inammissibile in quanto devolve censura versata in fatto e, comunque, riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica, rispetto alle argomentazioni a base dell'ordinanza. Considerato, comunque, che la censura appare manifestamente infondata, tenuto conto, quanto al dedotto vizio di motivazione, che, anzi, il provvedimento impugnato (cfr. p.

2) spiega, con ragionamento lineare, ineccepibile in diritto e immune da illogicità manifesta, la sostanziale assenza di legami familiari stabili con il fratello, risultando, il ricorrente, cittadino straniero senza stabile domicilio nel territorio nazionale, in assenza di radicamento in Italia tanto che il soggetto ha vissuto senza fissi riferimenti. Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P